Descrizione
L’ordinanza straordinaria del Presidente della Regione vieta questa pratica fino al 30 settembre: gli animali legati infatti se scoppia un rogo sono destinati a morire.
La mancata osservanza degli obblighi, sanciti dall’ordinanza, fatto salvo aspetti di rilevanza penale per maltrattamento di animali (come previsto dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale), comporta l’applicazione di sanzioni amministrative (articolo 40 della legge regionale 59 del 2009).
La mancata osservanza degli obblighi, sanciti dall’ordinanza, fatto salvo aspetti di rilevanza penale per maltrattamento di animali (come previsto dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale), comporta l’applicazione di sanzioni amministrative (articolo 40 della legge regionale 59 del 2009).
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/08/2022 12:01:44