Presentare domanda per assegno di maternità
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Cos'è
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Articolo 74 – Assegno di maternità base (Legge 23/12/1998 n.448, art.66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6 – Legge 23/12/1999 n.488, art.49, comma 12 – Legge 23/12/2000 n.388, art.80, commi 10 e 11) L’assegno può essere erogato sino ad un importo massimo di euro 354,73 mensili, per un periodo massimo di 5 mesi, e per un importo complessivo massimo di euro 1.773,65.
A chi si rivolge
L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bambino (solo in casi particolari potrà essere richiesto da altri soggetti indicati dall’art.11 del D.M. 452/2000) entro 6 mesi dalla data del parto.
Cosa si ottiene
L’istanza scaricabile qui sotto o reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune, deva essere presentata con gli allegati elencati di seguito, all'Ufficio Protocollo del Comune.
Documentazione da allegare alla domanda:
Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi dell’ Art.3 del Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 25 Maggio 2001 n.337, ed attestazione ISEE in corso di validità (D.P.C.M. 05/12/2013 n.159).
Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità.
Per le cittadine extracomunitarie copia fotostatica del Permesso di soggiorno.
Il Comune, dopo aver fatto l’istruttoria della domanda e controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con proprio atto. In caso di concessione, trasmette i dati all’INPS che provvederà al pagamento.
Per informazioni UO 3 – Sportello sociale CoeSo (Primo piano Palazzo Comunale). Tel. 0564/561244
Come si ottiene
La madre richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente residente in Italia al momento della nascita del figlio. E’ possibile richiedere l’assegno anche in caso di bambini in affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica in tal caso la madre deve essere residente in Italia al momento dell’ingresso del minore nel proprio nucleo familiare;
essere residente nel Comune di Massa Marittima, al momento di presentazione della domanda per l’assegno di maternità.
- essere cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie.
Qualora sia cittadina extracomunitaria l’assegno è riconosciuto a:
titolari di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/1998);
titolari dello status di rifugiato politico (art. 28 Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
titolari della protezione sussidiaria (art.28 Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
titolari di protezione internazionale (art. 29 Direttiva CE 2011/95);
titolari di permesso di soggiorno per famiglia (Direttiva UE 2011/98);
familiare non comunitaria di cittadino dell’Unione (art.24 Direttiva CE 2004/38);
titolari di permesso unico lavoro (art.12 Direttiva CE 2011/98)
titolari di carta blu (art.14 direttiva CE 2009/50);
cittadina dei Paesi di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei;
ulteriori cittadine aventi diritto all’assegno ai sensi di norme di legge e di accordi, regolamenti e Direttive europee.
Convivere con il bambino e averlo nella propria scheda anagrafica.
Non aver fruito dell’indennità di maternità o averne fruito in misura ridotta rispetto all’importo dell’assegno. In quest’ultimo caso le lavoratrici possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. L’assegno di maternità non è infatti cumulabile con quello concesso dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 49, comma 8, della Legge 488/1999 e ss.mm.ii..
Avere una attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare anagrafico, con un valore (standard) dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, non superiore a 17.747,58 euro.
Costi
Nessun costo
Tempi e vincoli
Scadenza presentazione domande entro 6 mesi dalla data del parto, in caso di bambini in affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Articolo 74 – Assegno di maternità base (Legge 23/12/1998 n.448, art.66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6 – Legge 23/12/1999 n.488, art.49, comma 12 – Legge 23/12/2000 n.388, art.80, commi 10 e 11) L’assegno può essere erogato sino ad un importo massimo di euro 354,73 mensili, per un periodo massimo di 5 mesi, e per un importo complessivo massimo di euro 1.773,65.
A chi si rivolge
L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bambino (solo in casi particolari potrà essere richiesto da altri soggetti indicati dall’art.11 del D.M. 452/2000) entro 6 mesi dalla data del parto.
Cosa si ottiene
L’istanza scaricabile qui sotto o reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune, deva essere presentata con gli allegati elencati di seguito, all'Ufficio Protocollo del Comune.
Documentazione da allegare alla domanda:
Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi dell’ Art.3 del Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 25 Maggio 2001 n.337, ed attestazione ISEE in corso di validità (D.P.C.M. 05/12/2013 n.159).
Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità.
Per le cittadine extracomunitarie copia fotostatica del Permesso di soggiorno.
Il Comune, dopo aver fatto l’istruttoria della domanda e controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con proprio atto. In caso di concessione, trasmette i dati all’INPS che provvederà al pagamento.
Per informazioni UO 3 – Sportello sociale CoeSo (Primo piano Palazzo Comunale). Tel. 0564/561244
Come si ottiene
La madre richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente residente in Italia al momento della nascita del figlio. E’ possibile richiedere l’assegno anche in caso di bambini in affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica in tal caso la madre deve essere residente in Italia al momento dell’ingresso del minore nel proprio nucleo familiare;
essere residente nel Comune di Massa Marittima, al momento di presentazione della domanda per l’assegno di maternità.
- essere cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie.
Qualora sia cittadina extracomunitaria l’assegno è riconosciuto a:
titolari di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/1998);
titolari dello status di rifugiato politico (art. 28 Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
titolari della protezione sussidiaria (art.28 Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
titolari di protezione internazionale (art. 29 Direttiva CE 2011/95);
titolari di permesso di soggiorno per famiglia (Direttiva UE 2011/98);
familiare non comunitaria di cittadino dell’Unione (art.24 Direttiva CE 2004/38);
titolari di permesso unico lavoro (art.12 Direttiva CE 2011/98)
titolari di carta blu (art.14 direttiva CE 2009/50);
cittadina dei Paesi di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei;
ulteriori cittadine aventi diritto all’assegno ai sensi di norme di legge e di accordi, regolamenti e Direttive europee.
Convivere con il bambino e averlo nella propria scheda anagrafica.
Non aver fruito dell’indennità di maternità o averne fruito in misura ridotta rispetto all’importo dell’assegno. In quest’ultimo caso le lavoratrici possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. L’assegno di maternità non è infatti cumulabile con quello concesso dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 49, comma 8, della Legge 488/1999 e ss.mm.ii..
Avere una attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare anagrafico, con un valore (standard) dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, non superiore a 17.747,58 euro.
Costi
Nessun costo
Tempi e vincoli
Scadenza presentazione domande entro 6 mesi dalla data del parto, in caso di bambini in affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica
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- Documento standard[.pdf 6,37 Kb - 21/10/2002]
Last edit: 20/08/2025 10:57:24
Sportello sociale CoeSo - tel. 0564 561244 e-mail: sociale2@comune.roccastrada.gr.it